Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale (per l’edilizia, la CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla).

Nel prosieguo del messaggio, l’Inps ricorda, come di consueto, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”.

L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L’Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

L’Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE).

Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali:

  • il termine di presentazione dell’istanzaè l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • nonè richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
  • il datore di lavoro nonè tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015;
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. Peraltro, come ricordato dall’Istituto, per le imprese edili la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative(art. 14 co. 5 d. lgs. n. 148/2015).