Con Parere n. 2582 del 17 aprile 2024, il MIT-Servizio Supporto Giuridico, ha chiarito l’ambito soggettivo per l’utilizzo dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice dei contratti.

 La questione posta all’attenzione dell’Organo di consulenza era se il subappaltatore poteva utilizzare l’istituto dell’avvalimento e avvalersi di altra società in possesso dell’attestazione SOA necessaria ai fini di svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.  

Il MIT, partendo dall’esame dell’art. 104 del Codice dei contratti a norma del quale “L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti”, ha affermato che l’avvalimento è un istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara”.

Con tale assunto, il MIT, dunque, chiarisce che l’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato solo dall’impresa concorrente e non dal subappaltatore, non assumendo le vesti di concorrente alla gara.