Pubblicata sulla GURS – Parte I – n. 37 del 16 agosto 2024 la Circolare dell’Assessorato Territorio Ambiente n. 3 dell’8 agosto 2024 in cui si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione nella Regione siciliana del decreto legge 69/2024, convertito, con modifiche, con la legge 24 luglio 2024, n. 105.

Si ricorda che il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 apporta diverse modifiche al DPR 6 giugno 2021, n. 380 (Testo Unico Edilizia – T.U.E.) (si vedano nostre precedenti news, da ultimo quella del 29 luglio 2024 – link).

La Circolare in esame ricorda preliminarmente che la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, con l’articolo 1 ha recepito dinamicamente il D.P.R. 6 giugno 2021 n. 380/2001, fatti salvi alcuni articoli espressamente indicati al Titolo II della stessa legge, che sono stati recepiti con modifiche.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la circolare in esame riporta le singole disposizioni del decreto legge, come convertito con modifiche dalla legge 105/2024, indicando per ciascuna la loro applicazione immediata o meno nella Regione siciliana. (si veda Tabella riepilogativa di quali articoli del DL. 69/2024, convertito, si applicano o meno nell’ordinamento siciliano).

Di seguito sinteticamente:

  • Lett. 0a) dell’articolo 1, comma 1: aggiunge il comma 1 quater all’art. 2 bis del D.P.R. 380/2001, che disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati; L’articolo 2-bis è stato recepito dinamicamente, pertanto la modifica all’art. 2 bis trova applicazione in Sicilia;
  • Lett. a) dell’articolo 1 comma 1: modifica l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 che disciplina l’attività edilizia libera. L’articolo 6 è stato recepito con modifiche dall’articolo 3 della L.R. 16/2016, pertanto la modifica all’art. 6 del T.U.E. non è immediatamente applicabile;
  • Lett b), b-bis), c), c-bis, c-ter e d) dell’articolo 1, comma 1: modificano rispettivamente l’articolo 9-bis  (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante), art. 24 (Agibilità), art. 31 (Interventi  eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale  difformità o con variazioni essenziali). I suddetti articoli sono recepiti dinamicamente dalla legge regionale 16/2016, pertanto, sono immediatamente vigenti nell’ordinamento regionale;
  • Lett. b-ter) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire). Tale articolo è stato recepito con modifiche dall’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.,  pertanto, la modifica operata all’articolo 10 del T.U.E. non è immediatamente applicabile in Sicilia;
  • Lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo 32 (Determinazione  delle variazioni essenziali). Tale articolo è  stato  recepito con modifiche dall’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.,  pertanto, la modifica operata all’articolo 32 del T.U.E. non è immediatamente applicabile in Sicilia;
  • Lett. e) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo  34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire). Tale articolo è stato recepito con modifiche dall’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii., pertanto, la modifica all’articolo 34 del T.U.E. non è immediatamente applicabile in Sicilia;
  • Lett. f) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo 34-bis (Tolleranze costruttive). Tale articolo è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii. pertanto, la modifica è immediatamente vigente nell’ordinamento regionale;
  • Lett. f-bis) dell’articolo 1, comma 1: introduce nel T.U.E. un nuovo articolo, ossia il 34-ter (Casi particolari di interventi  eseguiti in parziale difformità  dal titolo). La modifica del T.U.E. introduce una nuova disciplina il cui contenuto pone problemi di compatibilità formale e sostanziale con la normativa edilizia regionale, anche in ragione del rinvio all’articolo 36-bis, comma 5, del D.P.R n. 380/2001, che necessita di essere recepito per trovare ingresso nell’ordinamento regionale siciliano, non trova immediata applicazione nella Regione Siciliana;
  • Lett. g) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo 36 (Accertamento  di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali). Tale articolo è stato recepito con modifiche dall’articolo  14 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.,  pertanto, la modifica operata dal legislatore statale non è immediatamente applicabile in Sicilia;
  • Lett. h) dell’articolo  1, comma 1: introduce l’articolo 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità). Sul punto la circolare precisa che “ pur trattandosi di un nuovo articolo al T.U.E. introdotto dal decreto-legge predetto, la relativa disciplina non può trovare immediata applicazione nella Regione Siciliana. Infatti, i contenuti di tale normativa- anche alla luce delle previsioni di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale n. 16 del 2016 che hanno recepito con modifiche, rispettivamente gli articoli 32 e 36 del T.U.E. – non rientrano nei “limiti di compatibilità, formale e sostanziale” con la vigente legislazione regionale (vedi orientamento CGA, Sez. riunite, Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291/10}.  Pertanto, ai fini dell’applicazione nella Regione Siciliana del predetto nuovo art. 36-bis del T.U.E., occorre un intervento legislativo regionale”;
  • Lett. i) dell’articolo 1, comma 1: modifica l’articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata inizio attività). Tale articolo è stato recepito dinamicamente, pertanto, la modifica è immediatamente vigente nell’ordinamento regionale.

L’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, introduce una norma che disciplina l’utilizzazione delle sanzioni di cui all’articolo 31, all’articolo 34 ter e all’articolo 36 bis del T.U.E..

La circolare precisa che tale comma 2 trova applicazione esclusivamente nei limiti delle misure recepite dinamicamente dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii., ossia l’articolo  31, dovendo per le altre attendere l’eventuale recepimento nella legislazione regionale.

Infine, la Circolare, con riferimento agli articoli 2 (Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19) e 3 (Norme finali e di coordinamento), che introducono ulteriori norme di carattere generale, precisa che per la loro applicazione nella Regione siciliana è necessario l’eventuale recepimento nella legislazione regionale.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla circolare.