Credito d’imposta Transizione 5.0: le modalità di accesso al beneficio fiscale – Circolare Operativa MIMIT del 16 agosto 2024
- 29 Agosto 2024
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024 e dell’emanazione del Decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2024 è operativo dal 7 agosto 2024 il credito d’imposta relativo al cd. “Piano Transizione 5.0” per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024 e 2025, in chiave di transizione digitale ed energetica, introdotto dall’art.38 del D.L. 19/2024 – legge 56/2024, di attuazione del PNRR.
In un dossier riepilogativo, predisposto da ANCE, l’illustrazione della disciplina del credito d’imposta relativo al cd. “Piano Transizione 5.0”, alla luce delle modalità applicative del beneficio contenute nel D.M. 24 luglio 2024.
Rinviando per ogni ulteriore dettaglio al Dossier, in sintesi le principali informazioni ivi contenute:
Il credito di imposta è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio nazionale e alle stabili organizzazioni di imprese non residenti per i progetti di innovazione avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, non inferiore al 3%, oppure, in alternativa dei processi, non inferiore al 5%.
La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:
- 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente al:
- al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
- al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.
Le domande per l’accesso al credito d’imposta possono essere presentate tramite la piattaforma telematica per la presentazione delle domande sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) (www.gse.it).
L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento (ex ante), sia l’ effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.
Il “credito di imposta 5.0” non è cumulabile né con l’attuale credito di imposta cd. “industria 4.0” – che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (cfr. da ultimo l’art.1, co.423 della legge 197/2022) – né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (cfr. art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.
Sul tema il MIMIT ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0 ) alcune slide esplicative del “Piano transizione 5.0”, mentre il GSE ha reso disponibile una specifica “Guida all’utilizzo del portale TR5”.
Inoltre, il 16 agosto scorso il MIMIT ha pubblicato la Circolare operativa n. 25877 che si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
La circolare, strutturata in 9 capitoli, affronta in dettaglio le seguenti tematiche:
- determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
- presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
- requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
- indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
- procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
- modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
- esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.
Le imprese possono, dunque, già procedere con la comunicazione sul sito del GSE, mentre con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.