Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 208 del 5 settembre 2024 il Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024, che definisce i criteri di erogazione del contributo a fondo perduto a favore di contribuenti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite Superbonus, nella misura del 70 %, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del DL 212/2023 conv. in Legge 17/2024 (cd. Decreto Superbonus) [si veda nostra news del 1° marzo 2024 “Legge n.17 del 22 febbraio 2024 di conv. senza modificazioni del DL 212/2023 – Confermate le disposizioni su Superbonus, cessione del credito e Bonus barriere architettoniche]

Si ricorda che il DL. 212/2023, come convertito in Legge 17/2024, con l’art. 1, comma 2, aveva previsto un contributo, erogato dall’Agenzia delle Entrate, in favore dei contribuenti con reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro, per finanziare gli interventi di tali soggetti che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Le risorse stanziate, pari complessivamente a 16.441.000 euro, sono destinate a coprire il differenziale tra l’agevolazione al 110% e quella al 70% spettante nel 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.

A tal riguardo il Decreto MEF del 6 agosto 2024 in esame, stabilisce quanto segue:

Beneficiari del contributo [art. 2]
Il contributo viene erogato a persone fisiche che sostengono le spese per gli interventi agevolati con il Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL. 34/2020) in possesso dei seguenti requisiti:

  1. intervento che, entro la data del 31 dicembre 2023, ha raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del DL. 34/2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito;
  2. reddito di riferimento riferito all’anno 2023, determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1 del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro;

Spese ammesse al contributo [art. 3]
Il contributo spetta a coloro che sostengono le spese per interventi legati al Superbonus nella misura del 70 % (di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e riguarda esclusivamente le spese effettuate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Detto contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente, o a lui imputate in caso di lavori condominiali, entro un limite massimo di spesa di 96 mila euro.
Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità  immobiliare,  il limite massimo per  ciascun  richiedente  è ridotto  applicando  la percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  l’importo   della   spesa sostenuta  dal  richiedente  e  l’importo  complessivo  della   spesa sostenuta da tutti  i  soggetti  titolari  di  quote  di  diritto  di proprietà o di diritto reale di  godimento  sull’unità  immobiliare stessa.

Richiesta del contributo [art. 4]
Ai fini dell’erogazione del contributo, il richiedente dovrà trasmettere, in via telematica, apposita istanza entro il 31 ottobre 2024 all’Agenzia delle Entrate, seguendo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che verrà adottato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento.   Ciascun richiedente può presentare un’unica domanda in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Modalità di determinazione del contributo [art. 5]
Nell’istanza, il richiedente dovrà indicare l’importo del contributo richiesto, che non può essere superiore al 30% delle spese ammesse.
In ogni caso, ­l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo in base al rapporto percentuale (percentuale che sarà resa nota nel suddetto provvedimento AdE) tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei contributi richiesti.
Il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.

Erogazione del contributo [art. 6]
Una volta stabiliti gli importi spettanti, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente ed inserito in sede di invio dell’istanza.