Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 213 del 11.09.2024, il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127  (cd. Decreto End of Waste) recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.

Si tratta di un provvedimento, in vigore dal prossimo 26 settembre 2024, importante non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell’ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità.

Il nuovo regolamento, composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, andrà a sostituire il precedente DM 152/2022 (si veda nostra comunicazione del 25 ottobre 2022 – Pubblicato in G.U. il Decreto MiTE 27 settembre 2022 n.152 “End of Waste” inerti – in vigore dal 4 novembre 2022) di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia.

A tal proposito, si segnala che il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati – codice CER 200301; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si precisa che il Decreto, così come stabilito all’art. 7, sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 24 mesi dalla data in entrata in vigore del regolamento, in base al quale il Ministero valuterà l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Si segnala, infine, che, come stabilito all’art. 8, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25 marzo 2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per:

  1. presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
  2. inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Per maggiori dettagli sul decreto e sulle sue implicazioni operative si rinvia al testo completo del  Decreto MASE 28 giugno 2024, n.127