Facendo seguito alle nostre precedenti news in materia di investimenti nella ZES Unica (vedi nostre: 5 giugno 2024Zes Unica Mezzogiorno – DM 17 maggio 2024 – dossier Ance; 14 giugno 2024Credito d’imposta – Zes Unica Mezzogiorno: approvato modello di comunicazione da utilizzare per la richiesta e 29 agosto 2024Decreto Omnibus – D.L. n.113 del 9 agosto 2024_le novità di maggior interesse per il settore), si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024 il modello di comunicazione integrativa da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta.

Si ricorda che l’art. 1 del Decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024  (c.d. Decreto omnibus), in merito alla disciplina relativa al credito d’imposta ZES Unica, ha disposto, dal punto di vista operativo, che le imprese che hanno già presentato la documentazione richiesta per prenotare l’agevolazione entro lo scorso 12 luglio, dovranno trasmettere, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione integrativa che attesti la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024, pena la perdita del credito d’imposta.

Tale comunicazione integrativa si rende necessaria a seguito del rifinanziamento delle risorse destinate all’agevolazione autorizzate dal DL. 113/2024, pari a 1,6 miliardi di euro per il 2024 da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati.

Di conseguenza, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 305765 del 23 luglio 2024, che aveva fissato la percentuale dell’agevolazione al 17,6668%, è da considerarsi superato.

Si dovrà attendere, dunque, l’adozione di un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 dicembre 2024, che stabilirà l’importo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile, tenendo conto del rifinanziamento.

Con il Provvedimento n. 350036/2024 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, specificandone il contenuto e le modalità di trasmissione.

Di seguito i contenuti principali del documento di prassi.

Compilazione e trasmissione del Modello
La comunicazione deve essere inviata dal 18 novembre al  2 dicembre 2024, dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, esclusivamente in via telematica tramite il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.  

Il modello di comunicazione è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
  • il quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • il quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La comunicazione può essere scartata nei seguenti casi:

  • il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell’invio;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  • il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non viene effettuato se la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.
  • i dati indicati nella comunicazione integrativa sono incoerenti con quelli della comunicazione originaria.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 2 dicembre 2024.