L’INL ha fornito ulteriori indicazioni sull’applicazione del D.lgs. n. 103/2024.

Si fa seguito alla nostra news “INL – Nota n. 1357/2024 – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche_D.lgs. 103/2024”.

In particolare, con la nota n. 6774/2024, l’Ispettorato ha trasmesso l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del suddetto decreto (si veda nostra news del 26 luglio 2024 – “D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche”).

L’INL ha poi evidenziato che il citato art. 6 prevede, tra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In merito l’Ispettorato ha ricordato che con la nota n. 1357/2024 aveva già chiarito che(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

L’Ispettorato ha altresì precisato che, anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004.

Ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Inoltre, l’INL ha ricordato che, in considerazione della natura procedurale della disposizione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 103/2024, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n.103/2024 del 12 luglio 2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Per completezza, si segnala, infine, che l’INL ha altresì trasmesso agli organi ispettivi un modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso.

Per quanto non riportato, si rinvia alla nota allegata.