Appalto integrato.  Se il progettista indicato dal concorrente perde i requisiti in corso di gara è possibile la sua sostituzione, purché non vi sia una modificazione sostanziale dell’offerta.

 Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496, ribadisce un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il «progettista indicato», sebbene sia da considerare un soggetto esterno al concorrente e, quindi, non qualificabile come tale, deve comunque possedere i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara.

Nel ribadire il suesposto assunto, il Supremo Organo di Appello, ha affrontato la questione centrale relativa alla possibilità di sostituire il progettista “indicato” dal concorrente, in caso di perdita dei requisiti dopo la presentazione dell’offerta.

A tal fine, il G.A richiama l’Adunanza Plenaria n. 2/2022 la quale ha riconosciuto la modificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei per la perdita dei requisiti generali anche in fase di gara in capo al mandatario o ad uno dei mandanti, in tale ipotesi deve ritenersi la possibilità della sostituzione interna al raggruppamento temporaneo di professionisti o della sostituzione interna al raggruppamento temporaneo “eterogeneo” dei progettisti con gli operatori economici esecutori dei lavori (purché altro componente del raggruppamento sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione).

 Sulla base di tale pronunciamento, il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato cheSe è consentita la modificazione soggettiva del concorrente, quando il progettista sia in tale veste inserito in un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara, appare contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità riservare un trattamento deteriore alla fattispecie in cui l’operatore economico concorrente abbia scelto di avvalersi del progettista indicato privo della qualificazione di concorrente”.

Tuttavia, l’Organo di Appello sottolinea che non può comunque trovare condivisione l’assunto espresso dal CGARS con la sentenza n. 276/2021 secondo cui “la sostituzione del progettista indicato non potrebbe (mai) comportare “una ipotesi di modificazione dell’offerta”, poiché non si tratta di un offerente, ma di un “collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente”, infatti, si legge nella sentenza in commento,  “…che se il ricorso al progettista esterno si giustifica, in linea di principio, a fini qualificatori, è però innegabile che lo stesso è coinvolto sia nella redazione dell’offerta che nell’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, V, n. 5563/21 cit.). Sebbene tale coinvolgimento non sia, in assoluto, impeditivo della sostituzione, esso impone di verificare, caso per caso, se, ammettendo la sostituzione del componente del raggruppamento di professionisti incaricato della progettazione, non si finisca per consentire una modificazione sostanziale dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez.V, 9 settembre 2024, n. 7496