Facendo seguito alla nostra precedente news “INPS – Messaggio n.2844/2024 Esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere”, si ricorda che per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni errate, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022.

Pertanto laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata

Per completezza, ricordiamo che l’articolo 5 della Legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Circolare INPS n. 137/2022 ed al Messaggio INPS n. 2844/2024.