Con la Nota n. 7296/2024, l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti sulla diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D.lgs. n. 103/2024 (sul Dlgs n. 103/2024 vedi nostra news del 26 luglio 2024 – D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche), ad integrazione delle indicazioni operative contenute nelle note n. 1357/2024 (vedi nostra news del 7 agosto 2024 – INL – Nota n. 1357/2024 – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche_D.lgs. 103/2024) e n. 6774/2024 (vedi nostra news del 20 settembre 2024 – INL – nota n. 6774/2024: violazioni soggette a diffida amministrativa – D.lgs. n. 103/2024)

Diffida amministrativa ora per allora
L’Ispettorato ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Dunque, ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento, il provvedimento di diffida amministrativa in esame dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni, di cui all’elenco allegato alla citata nota n. 6774/2024, sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo.
L’adozione della diffida amministrativa, anche in tali casi, è finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Con specifico riguardo all’indagine sulla recidiva, l’INL ha precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.

Modalità di notifica del provvedimento
Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato.
Dal perfezionamento della notificazione decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (art. 6, D.lgs. n. 103/2024).
Pertanto, ai fini della certezza del perfezionamento di tale adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890/1982, in alternativa alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione.