ANAC – Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024_ Appalti sopra soglia comunitaria: trova applicazione il criterio OEPV
- 30 Ottobre 2024
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Con la Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la segnalazione con cui ANCE Sicilia ha contestato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, adottato per una procedura di gara bandita dall’Università degli Studi di Catania di importo superiore alla soglia comunitaria.
Con la suddetta delibera, l’ANAC, in relazione alle procedure sopra soglia, ha precisato che:
“Solo per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 50, comma 4 del nuovo codice prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, facendo salva l’eccezione di cui all’articolo 108, comma 2 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell’importo, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo”.
“Tale ricostruzione normativa rende infondata la considerazione espressa dall’ente universitario di ritenere legislativamente riconosciuta all’amministrazione medesima la facoltà di scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il minor prezzo, anche per appalti di lavori sopra soglia europea, non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo”, ritendendo acclarata la mancata possibilità di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per i lavori sopra soglia.
La delibera pertanto ha confermato:
- la mancata conformità al codice dei contratti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato nella procedura in esame, riferita a lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, tenuto conto che il disposto dell’art. 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
- di ritenere che l’appalto in esame, riguardante essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto;