Pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro un nuovo Interpello (n. 6/2024) di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – relativamente alla formazione obbligatoria dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla frequenza dell’aggiornamento, biennale o quinquennale.

La questione posta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri verte sulla necessità di chiarire se l’aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del TUSL sia già obbligatorio (TESI A), o se resti valida l’indicazione quinquennale dell’Accordo Stato-Regioni del 2011 (TESI B).

Il predetto art. 37 del TUSL disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti e le modalità della formazione devono essere definiti tramite un Accordo Stato-Regioni, con l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione, entro il 30 giugno 2022. Il comma 7 stabilisce che i datori di lavoro, dirigenti e preposti ricevano una formazione e aggiornamento periodico, secondo le modalità indicate nel predetto Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. Il comma 7-ter, introdotto dal D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), aggiunge che la formazione dei preposti deve essere in presenza e ripetuta almeno ogni due anni, o comunque  in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Attualmente, l’Accordo Stato Regioni  del 2011 è il riferimento normativo per l’aggiornamento formativo dei preposti, indicando una cadenza quinquennale per l’aggiornamento, con una durata minima di 6 ore.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare del 16 febbraio 2022, ha chiarito che, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, restano in vigore le disposizioni dell’Accordo del 2011. Pertanto, il requisito formativo a carico dei preposti segue ancora le disposizioni esistenti, senza includere l’aggiornamento biennale.

La Commissione per gli interpelli, in base alla normativa e ai chiarimenti dell’INL, condivide la TESI B del CNI e  sottolinea che l’aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del TUSL potrà entrare in vigore solo con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, rimane valido il regime quinquennale dell’Accordo del 2011.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’interpello n. 6/2024