Con la Delibera n. 506 del 6 novembre 2024, l’ANAC ritiene che, alla luce della disamina testuale dell’art. 44 del Codice degli appalti, richiedere il progetto esecutivo in sede di presentazione dell’offerta è inammissibile.

L’ANAC sottolinea che “…la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale…” pertanto, “…appare evidente che la stessa non possa essere richiesta in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica, confondendosi altrimenti l’oggetto del contratto con l’oggetto delle selezione comparativa”.

Per l’ANAC, siffatta interpretazione, va ritenuta in linea con i seguenti principi generali dell’evidenza quali:

  • il principio del risultato ex art. 1 del D.Lgs n. 36/2023 secondo cui “…la finalità principale che le stazioni appaltanti ed enti concedenti devo assumere è l’affidamento del contrato con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza…”

Per l’Autorità, la richiesta della presentazione del progetto esecutivo e il successivo esame dei progetti da parte della Commissione, per un verso, non consente il rispetto del principio della tempestività dell’affidamento, in quanto comporta una dilazione dei termini per la presentazione delle offerte, adeguati a consentire l’elaborazione dei numerosi documenti da parte dei progettisti e dei tempi per l’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, e dall’altro, sacrifica il massimo dispiegarsi della concorrenza .

  • Il principio dell’accesso al mercato ex art. 3 del D.Lgs n. 36/2023 secondo cui “…le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza…”

Per l’Autorità, la richiesta della presentazione del progetto esecutivo appare limitativa della partecipazione, scoraggiando gli operatori economici a causa dei numerosi adempimenti ed oneri economici.

L’ANAC, inoltre, aggiunge un ulteriore importante inciso giuridico, ovvero la violazione del divieto di prestazione gratuita, di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, secondo il quale “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese da professionisti gratuitamente, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione…”.

Alla luce delle superiori argomentazioni l’ANAC, con la delibera in commento ha disposto l’annullamento in autotutela della procedura di gara “evitando, in sede di nuova pubblicazione del bando di gara, di richiedere la presentazione del suddetto progetto esecutivo in sede di offerta tecnica