ZES Unica Mezzogiorno – Nuovo modello di comunicazione integrativa_Provv. AdE n. 406943 del 6 novembre 2024
- 22 Novembre 2024
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Facendo seguito alle nostre precedenti news con riferimento al credito d’imposta ZES Unica, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il provvedimento n. 406943 de 6 novembre 2024 i nuovi modelli di comunicazione integrativa e le relative istruzioni.
Tale modello dovrà essere inviato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, da chi ha già provveduto ad effettuare la prima comunicazione nel periodo giugno-luglio, e dovrà attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
Si segnala, inoltre, che con nota del 8 novembre u.s. pubblicata sul sito dell’AdE, viene specificato che “nel caso in cui si intenda rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, non va presentata la comunicazione integrativa prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024. Come previsto dal comma 1 del citato articolo 1, infatti, la mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall’agevolazione.”
Con il suddetto chiarimento viene dunque evidenziato che nel caso in cui un’impresa intenda rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con la comunicazione iniziale non deve presentare la nuova comunicazione integrativa.
Si ricorda che, contestualmente, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8 del DL n. 155/2024, i beneficiari possono indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originariamente presentata ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria. (vedi nostra news “Disposizioni in materia di credito d’imposta ZES Unica – Art. 8 D.L. 115/2024”)