Facciamo seguito alla nostra news del 12 gennaio 2024 “Legge di Bilancio 2024 – Per le imprese obbligo assicurativo per i rischi catastrofali”, per ricordare che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, a carico di tutte le imprese tenute all’iscrizione nel registro camerale, l’obbligo di stipulare contratti di assicurazione entro il 31 dicembre 2024 per la copertura dei danni causati da eventi catastrofali, come sismi, alluvioni e frane (si veda stralcio Legge n. 213/2023 – articolo 1, commi 101-111, rimesso in allegato).

La citata disposizione prevede altresì l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui è demandato stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione [art. 1 co. 105]. Lo schema di Decreto, rimesso lo scorso 14 novembre al vaglio del Consiglio di Stato, è attualmente in fase di approvazione.

Detto decreto interministeriale definirà in particolare le regole relative a:

  • la definizione dell’ambito di applicazione;
  • l’individuazione dei beni oggetto di copertura;
  • il riconoscimento degli eventi catastrofali;
  • la determinazione del premio;
  • i massimali e limiti di indennizzo;
  • i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
  • disposizioni transitorie.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 107 del 9 dicembre u.s, con l’approvazione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. DL Milleproroghe), ha posticipato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Riguardo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo l’ANCE si era già espressa più volte a favore della necessità di una estensione dei termini, considerati i ritardi nell’emanazione del decreto attuativo.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della normativa (articolo 1, commi 101-111 L.213/2023) e dell’ultima versione dello schema di Decreto interministeriale, rinviando ad un successivo aggiornamento più completo alla pubblicazione del Decreto o in presenza di modifiche normative.

A CHI SI APPLICA L’OBBLIGO ASSICURATIVO (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO)

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. [art. 1 co. 101]

Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..

Sono state espressamente escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).  [art. 1 co. 111]

QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO)

Sono oggetto di copertura gli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile (Contenuto dello stato patrimoniale), primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) [art. 1 co. 101], ossia:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali o commerciali

a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Si segnala inoltre che, in ordine all’ambito di applicazione oggettivo, viene previsto nel DDL di conversione in legge del DL. 155/2024 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali – GU Serie Generale n.246 del 19-10-2024) di prossima pubblicazione, che dall’oggetto della copertura assicurativa vengono esclusi “quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.”

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.  [art. 1 co. 106]

EVENTI CATASTROFALI e DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO [art. 1 co. 101]

Gli eventi catastrofici che determinano l’indennizzabilità dei danni sono: sismi, alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma sono tenute sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE [all’art. 11 dello schema di Decreto interministeriale in attesa di pubblicazione]

Si prevede che le compagnie assicurative dovranno adeguarsi alle nuove norme entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. Per le polizze già attive, l’adeguamento sarà richiesto al momento del rinnovo o del primo “quietanzamento” utile. Inoltre, qualora si verificassero eventi catastrofici prima del 31 dicembre 2024, le compagnie potranno rivedere le tariffe per garantire la sostenibilità delle offerte.

COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE

Si prevede che il mancano adempimento al nuovo obbligo di assicurazione da parte delle imprese sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. [art. 1 co. 102]

La disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro. [art. 1 co. 107]