Sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione Pubblicità legale, è stato pubblicato il Decreto interministeriale 10 ottobre 2024 sulla terza edizione del Fondo Nuove Competenze (istituito dall’art. 88 del DL. n. 34/2020), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento a quest’ultimi di contributi finanziari qualora abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di sviluppo delle competenze dei propri lavoratori e lavoratrici.

Nel merito, sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato, nella pagina dedicata, anche il relativo Avviso pubblico di cui al Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 con i relativi allegati.

Riportiamo di seguito in sintesi le principali indicazioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale e nell’”Avviso Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni”.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze 3 ammonta complessivamente a 731 milioni di euro integrabili con altre fonti di finanziamento, a valere sul Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro”, cofinanziato dall’Unione europea ripartiti tra Regioni e Province autonome come segue:

  • € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto);
  • € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria);
  • € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Le risorse in dotazione al Fondo sono destinate per il 50% ai singoli datori di lavoro, per il 25% ai sistemi formativi (gruppi di imprese con a capofila grandi datori di lavoro) e per il 25 % alle filiere formative (gruppi di datori di lavoro di piccole e medie dimensioni).

DESTINATARI
Hanno diritto di accedere al Fondo i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

ACCESSO AL FONDO [Avviso – paragrafo  4]
Ciascun datore di lavoro interessato può presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le linee di intervento previste (Sistemi informativi, filiere formative, singoli datori di lavoro).

Per quanto riguarda i singoli datori di lavoro che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili, il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è stabilito in 2 milioni di euro per datore di lavoro e deve prevedere il coinvolgimento di almeno tre lavoratori.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a decorrere dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025.

Per l’approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali deve acquisire preventivo parere sul progetto formativo da parte delle Regioni e Province autonome interessate. Decorsi 10 giorni dalla data della richiesta di parere, questo si intende acquisito positivamente in applicazione del silenzio assenso. [Avviso – paragrafo  10 “Modalità di valutazione e approvazione delle richieste di ammissione a contributo”, punto 10.5]

ONERI FINANZIABILI [Avviso – paragrafo  3]
L’intervento del Fondo a copertura del costo orario dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi finanzia:

  • la retribuzione oraria (retribuzione teorica mensile comunicata all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione di cui al punto b), è finanziata in misura pari al 60% del totale (80% per interventi Sistemi formativi o Filiere formative); [punto 3.1 lett.a) e lett. c)]
  • gli oneri previdenziali e assistenziali sono rimborsati per intero, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi. [punto 3.1 lett.b)]

Il Decreto introduce la possibilità di ottenere i contributi del Fondo:
per persone assunte successivamente alla data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione, in modo da instaurare un rapporto con nuovi candidati durante la formazione per poi trasformarli in lavoratori dell’azienda. In particolare, la quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi. [punto 3.1 lett.d)]
per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello) successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione. La quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione; in tal caso, le ore di formazione finanziate non possono coincidere con le ore della formazione interna prevista per l’apprendistato. [punto 3.1 lett.e)]

Nel caso in cui il richiesto accordo sindacale di rimodulazione dell’orario preveda la partecipazione al progetto formativo sia di lavoratori già in forza che di disoccupati preselezionati dall’impresa, qualora almeno il 70% di questi ultimi sia assunto con contratto di apprendistato ovvero a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo pari a € 800,00 per ogni disoccupato assunto, che sarà conguagliato nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori (già assunti) partecipanti al progetto formativo. [punto 3.1 lett.f)]

REQUISITI DELL’ACCORDO DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  [Avviso – paragrafo  5]
Gli accordi devono essere sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del DM 10 OTTOBRE 2024, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. In assenza di rappresentanze interne, gli Accordi devono essere sottoscritti dalle associazioni territoriali  dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per le aziende che aderiscono ai Fondi paritetici Interprofessionali (vedi ad esempio Fondimpresa) gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio Fondo.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, co.1 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, e s.m.i. e deve contenere quali elementi minimi:

  • i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • l’eventuale coinvolgimento nel percorso formativo di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
  • se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.

PROCESSI DI INNOVAZIONE E DI INVESTIMENTO CHE CARATTERIZZANO IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELL’ACCESSO AL FONDO  [Avviso – paragrafo  6]
Il fabbisogno formativo posto a base della domanda deve essere riferito a processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto in materia di:

  • sistemi tecnologici e digitali;
  • sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • sostenibilità e impatto ambientale;
  • economia circolare;
  • transizione ecologica;
  • efficientamento energetico;
  • welfare aziendale e benessere organizzativo.

PROGETTI FORMATIVI  [Avviso – paragrafo  7]
L’aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al FNC è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Il progetto formativo deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e della personalizzazione dell’intervento formativo e prevedere, in esito al percorso formativo stesso, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante “Disposizione per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e del decreto del Ministero del lavoro n. 115/2024.

Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore.

La formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione al contributo sull’avviso FNC.

ADESIONE A FONDI PARITETICI  [Avviso – paragrafo  8]
L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte da tale Fondo, anche attraverso voucher.

I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente tale Fondo, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione.

Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un Fondo Paritetico Interprofessionale (vedi ad esempio Fondimpresa) successivamente al 10 ottobre 2024 devono indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell’istanza di richiesta contributo. Per il mantenimento dell’ammissibilità al contributo, l’adesione al Fondo Paritetico deve essere mantenuta fino al termine delle attività di formazione.

Il Decreto Ministeriale precisa che le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti [punto 8.7]:

  • il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data del 10 ottobre 2024 o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell’istanza;
  • il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC;
  • il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.

Per ogni dettaglio di quanto sopra sintetizzato si rinvia all’Avviso Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni, al decreto ministeriale del 10 ottobre 2024, ai materiali utili (slide e guide) disponibili alla pagina dedicata