Con la Risposta n. 259 del 16 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla corretta modalità di fatturazione delle somme corrisposte a titolo di “revisione prezzi” (finanziato dal ”Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” di cui al D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022), nell’ambito di un appalto pubblico, da un Comune ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).

Viene chiarito che le imprese appartenenti ad un RTI devono fatturare per ciascuna impresa partecipante nei confronti della Stazione appaltante anche gli importi ricevuti a titolo di compensazione da “caro materiali”, come parte aggiuntiva del corrispettivo dei lavori nell’ambito di un appalto pubblico.

Al riguardo, l’incertezza sulla corretta fatturazione dei corrispettivi a titolo di “revisione prezzi” derivava dalle modalità di erogazione di queste somme, come disciplinata dal medesimo D.M. 381/2022 (art.5), che dispone che le Stazioni appaltanti devono assegnare «il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese».

Sulla questione l’Amministrazione finanziaria, richiamando il principio di diritto n. 17/2018, ha precisato che nei RTI ogni impresa mantiene autonomia fiscale e, conseguentemente, gli obblighi di fatturazione devono essere assolti individualmente nei confronti della stazione appaltante, relativamente alla propria quota di lavori.

Viene, inoltre, evidenziato che, sotto il profilo fiscale, è ammissibile che, a fronte delle singole fatture, il pagamento con le risorse provenienti dal Fondo venga eseguito dal committente «direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti», che poi provvede a ripartire le somme pro-quota fra di esse, trattandosi in questo caso di mere movimentazioni finanziarie.

Nella citata Risposta viene, altresì, richiamata la Risposta n.47 del 21 febbraio 2024 che, in alternativa al sistema sopradescritto, ammette che le fatture possono essere emesse dalla capogruppo, ma unicamente in nome e per conto delle altre imprese del raggruppamento e a condizione che ciò venga specificato nelle fatture medesime (citando l’art. 21, co.1 e 2, lett.n, del D.P.R. 633/1972).