L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024 ha fornito istruzioni operative indicazioni per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024, di accedere alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame. Pertanto che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, non consente ad un’azienda di accedere al beneficio.

Si precisa che gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell’elenco disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione.

L’Inps, richiamati i precedenti messaggi, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere ”entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, si ribadisce, come già precisato da ultimo nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 (vedi nostra comunicazione del 10 settembre 2024), che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

L’Inps precisa che, con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle stanze (30 aprile 2025).

L’Istituto chiarisce altresì che, ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.