Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 sono stati pubblicati i seguenti decreti:

Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’Allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’allegato 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021”.

Con i decreti sopra richiamati, il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 (All. 1) e rispetto ai prezzi medi degli anni antecedenti al 2020 fino ad arrivare al 2003 (All. 2).

Detti provvedimenti sono stati adottati dal Ministero delle Infrastrutture a seguito di un lungo e complesso percorso giurisdizionale promosso da Ance avverso i decreti originali del 2018 e del primo semestre 2021, ottenendo vittoria sia in primo grado che in appello.

I giudici, infatti, hanno accolto le contestazioni sollevate da ANCE, riconoscendo la presenza di gravi anomalie nel metodo di rilevazione utilizzato dal MIT, che hanno causato per taluni materiali forti disallineamenti rispetto al reale andamento del mercato.

Il Ministero, quindi, è stato chiamato ad effettuare un supplemento di istruttoria per i materiali oggetto di contestazione, al fine di rilevare correttamente le variazioni di prezzo intervenute, anche attraverso la possibilità di raffrontare i dati riportati dalle proprie fonti ufficiali (Istat, Provveditorati e Camere di Commercio) con quelli risultanti da banche dati nazionali ed internazionali di primario riferimento per tali materiali.

Ciò premesso, la rettifica intervenuta ha riguardato i seguenti materiali:

per l’anno sul 2018 sul 2017, il bitume

per il primo semestre del 2021 rispetto agli anni precedenti, i seguenti 16 materiali:
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
Lamiere in acciaio “Corten”
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
Tubazione in PVC rigido
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
Tubi di rame per impianti idrosanitari
Legname per infissi
Legname abete sottomisura
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
Bitume

Il supplemento di istruttoria svolto dal Ministero ha portato, per quasi tutti i materiali, a correzioni, anche consistenti, in aumento delle variazioni di prezzo riportate in entrambi i decreti.

L’unico caso di revisione al ribasso riguarda il prezzo del Legname Abete Sottomisura, registrato nel primo semestre 2021.

Le imprese interessate dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi – naturalmente, al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari – entro i termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento per i predetti decreti

 In particolare i termini scadranno:
mercoledì 5 marzo p.v. per quanto riguarda il prezzo del bitume relativo al 2018, ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 163/2006 (60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto)
domenica 19 gennaio p.v. per quanto riguarda il prezzo dei diversi materiali relativi al primo semestre del 2021, ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021 (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto)

Trattandosi di termini fissati a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al riguardo, adottando il comportamento più cautelativo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

Le istanze dovranno:
riguardare esclusivamente i materiali indicati nelle Tabelle dei decreti e sempre che gli stessi siano stati effettivamente impiegati in lavori eseguiti e contabilizzati nei due periodi di riferimento (rispettivamente, l’annualità del 2018, e il primo semestre 2021)
utilizzare, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto, al netto della relativa alea, ossia:

  • del 10% per le variazioni relative al 2018
  • dell’8% per le variazioni relative con offerta presentata nel 2020
  • del 10% complessivo per le variazioni percentuali per le offerte antecedenti.

Per completezza di informazione, si ricorda che il ricorso giurisdizionale relativo al decreto concernente il secondo semestre 2021 non si è ancora concluso, essendo pendente in secondo grado. Al riguardo, saranno resi alle imprese ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili.