Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024, Suppl. ordinario n. 43, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – Legge di Bilancio 2025 (in vigore dall’1° gennaio 2025), che con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, contiene la proroga della disciplina speciale di aggiornamento dei prezzi prevista dall’articolo 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025.

In particolare la proroga è stata disposta dall’articolo 1, comma 532 che modifica l’articolo 26 del Decreto-Legge Aiuti come di seguito riportato:

Modifica dell’art. 26, comma 6-bis  [art. 1, comma 532, lett. a)]
Per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, viene prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, applicando i prezzari aggiornati nella misura del 90%.

Viene inoltre specificato che:

  • l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati (ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016) sono da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 1)]
  • gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 3)]

Su questo punto, ANCE ha già espresso le proprie perplessità, rispetto alla quale sta già avviando un’azione di sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali, volta a trovare le più opportune soluzioni. La modifica, secondo ANCE, infatti, «oltre a rivelarsi in contrasto con la ratio ispiratrice del Dl “Aiuti” appare opinabile anche sul piano più squisitamente giuridico, in quanto, laddove possa dar luogo ad una modifica in peius dei prezzi contrattuali originari, tale effetto risulterebbe disancorato da qualunque clausola in tal senso nelle procedure di gara “a monte” dei contratti stessi».

Un’importante novità viene introdotta anche sul fronte delle risorse interne che le Stazioni appaltanti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, accanto a quelle già previste (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento, ribassi d’asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati), prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali.

Viene infatti previsto l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 4)]

Resta ferma per le Stazioni Appaltanti, nei casi di insufficienza delle risorse interne, la possibilità per l’anno 2025 di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Al riguardo, viene disposto che le modalità di accesso al suddetto Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 5) e 6)]

Modifica dell’art. 26, comma 6-ter  [art. 1, comma 532, lett. b)]
Per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, viene prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, applicando i prezzari aggiornati nella misura del 80%.

Modifica dell’art. 26, comma 6-quater  [art. 1, comma 532, lett. c)]
La modifica prevede un maggiore stanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche “di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026”.

Modifica dell’art. 26, comma 8  [art. 1, comma 532, lett. d)]
Per gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, sia con riferimento a quelli non ancora avviati alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18 maggio 2022), sia con riferimento a quelli  già in corso di esecuzione a quella medesima data, viene prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025) dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.

Modifica dell’art. 26, comma 12  [art. 1, comma 532, lett. e)]
Per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali, e per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18 maggio 2022), viene esteso per l’anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025) dal direttore dei lavori.

Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2 del cd DL “Asset”, n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024. La mancata proroga di quest’ultimo termine evidenzia notevoli criticità applicative, anche con riferimento all’incremento del 20% prima cennato, che, in linea di principio, non può comunque comprendere gli interventi di cui al predetto art. 18, comma 2, del DL Assett.