Cassazione Penale, Sez. 3, n. 536/2025 – Forniture di calcestruzzo: POS non obbligatorio
- 3 Febbraio 2025
- 0
Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.
In merito si ricorda altresì che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono escluse dall’ambito di applicazione della patente a crediti di cui all’articolo 27 del TUS.
Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che “affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell’attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato”.
A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020.
In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell’arte.
Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.