L’INL ha aggiornato lo scorso 31 gennaio 2025 la sezione “Patente a crediti: FAQ” con la pubblicazione della FAQ n. 28, che risponde ad un quesito specifico sul DURF per le imprese attive da meno di tre anni.

In via preliminare, è opportuno ricordare che, tra i requisiti richiesti per il rilascio della patente, rientra il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, del D. Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si ritiene che, stante la locuzione “nei casi previsti dalla normativa vigente” utilizzata dal Legislatore, tale requisito riguardi esclusivamente i soggetti che, al momento della richiesta della patente a crediti, ricadono nella disciplina di cui al comma 1 del citato art.17-bis del D.lgs. 241/1997, in quanto risultino appaltatori/subappaltatori/affidatari di appalti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (avendo riguardo al contratto d’appalto principale e non ai singoli eventuali subaffidamenti);
  • prevalente utilizzo di manodopera;
  • compimento dell’opera o del servizio oggetto del contratto presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso.

La FAQ affronta il tema del DURF nel caso di una impresa attiva da meno di 3 anni. Il quesito è volto a chiarire se, in fase di richiesta della patente, l’impresa summenzionata deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”.

Di seguito la risposta riportata dalla FAQ.

28) Una ditta che non ha il DURF perché attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

Pur non entrando nel merito del campo di applicazione del DURF (rispetto al quale cita soltanto il “riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese”), la suddetta FAQ fornisce, sullo specifico aspetto trattato, un chiarimento in linea con quanto sostenuto dall’ANCE.

Peraltro, si auspica che, come richiesto dalla stessa ANCE all’Ispettorato in una apposita istanza di interpello, possa essere presto chiarito dall’Ispettorato medesimo che il requisito sostanziale della regolarità fiscale delle singole imprese comporti che le domande di rilascio della patente saranno ritenute regolari in tutte le ipotesi, ovvero laddove abbiano risposto di possedere il requisito, o che sussista l’”esenzione giustificata” o la “non obbligatorietà” del DURF.