Con comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2025, il MIT rende nota la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del Decreto direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.103 del 10 dicembre 2024, relativo a “Rettifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., in relazione agli interventi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, e s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.”

Il decreto n.103 del 10 dicembre 2024 di rettifica del decreto n. 191 del 25 settembre 2023, posto in allegato, interviene a seguito della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.39/E/2022, che ha chiarito l’obbligo di applicazione dell’IVA sui contributi erogati dalle Stazioni Appaltanti alle imprese appaltatrici. Al riguardo, si veda anche nostra news del 15 giugno 2023 “IVA sulle compensazioni da caro materiali: ulteriori chiarimenti ANCE”

Pertanto, allo scopo di integrare le sovvenzioni con gli ulteriori importi relativi all’IVA dovuta dalle Stazioni appaltanti sul maggior corrispettivo riconosciuto agli appaltatori, il MIT aveva annunciato, con un comunicato pubblicato sul sito ministeriale in data 9 gennaio 2024, l’avvio di un’istruttoria supplementare. Tale istruttoria ha riguardato le domande di contributo per il “caro materiali” relative sia al primo che al secondo semestre 2022.

Si precisa che le modifiche apportate dal decreto in esame si riferiscono alle Stazioni Appaltanti che, in sede di presentazione istanza di accesso al fondo, non avevano formulato richiesta di contributo per la relativa quota IVA. Con il suddetto decreto, il MIT ha proceduto altresì a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle istanze.

Con il decreto di rettifica n. 103/2024 il MIT ha, dunque, rideterminato l’importo complessivo delle risorse ammesse e ha aggiornato l’Allegato 1 al Decreto MIT 25 settembre 2023, n.191.

Ricordiamo che tali contributi si riferiscono alle istanze presentate dalle Stazioni appaltanti entro il 31 agosto 2022 per accedere al “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” destinato, in attuazione dell’articolo 26, comma 4 lettera b) del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), alle cd. opere ordinarie (interventi non riconducibili al PNRR, PNC o a un Commissario Straordinario) alla copertura dei maggiori costi determinati dai rincari di materie prime ed energia, per lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

Come specificato all’art. 1 del Decreto n. 103/2024, il MIT, a seguito della nuova istruttoria, ha approvato la ripartizione delle risorse nella misura di 480.079.724,87 € a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, suddivise nei tre sub-elenchi a seconda della dimensione dell’impresa (piccola, media e grande):

  • 1251 piccole imprese, per un totale di 131,826 milioni di euro;
  • 733 medie imprese, per un totale di 147,273 milioni di euro;
  • 250 grandi imprese, per un totale di 200,980 milioni di euro.