Con riferimento al credito d’imposta ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno, prorogata per il 2025 dall’ultima legge di Bilancio (vedi news del 10 gennaio u.s. – “Legge di Bilancio 2025: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”), si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio 2025 i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti.

Di seguito i contenuti principali del documento di prassi.

Per accedere al credito d’imposta sono previsti due modelli di comunicazione a carico del contribuente:

  • Primo modello – l’avvio degli investimenti da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2025 per comunicare le spese già sostenute o previste fino al 15 novembre 2025
  • Secondo modello – la comunicazione “integrativa” da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 per attestare l’effettiva avvenuta realizzazione entro la scadenza del 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati nella prima comunicazione

Primo modello – l’avvio degli investimenti
Nel primo modello di comunicazione dovranno essere indicati gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES Unica.

Possono altresì essere indicati gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi dopo il 31 dicembre 2024 e gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge 124/2023), per investimenti realizzati nel 2025.

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente dal 31 marzo al 30 maggio 2025 dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, esclusivamente in via telematica tramite il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
  • il quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • il quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La comunicazione può essere scartata nei seguenti casi:

  • il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell’invio;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non viene effettuato se la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei 4 giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi al termine del 30 maggio 2025.

Secondo modello – la comunicazione “integrativa”
Tale modello dovrà essere inviato dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, pena la decadenza dall’agevolazione, da chi ha già provveduto ad effettuare la prima comunicazione, e dovrà attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

Le modalità di invio sono identiche a quelle della prima comunicazione.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione integrativa, anche in questo caso, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto.

La comunicazione può essere scartata nei seguenti casi:

  • il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell’invio;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non viene effettuato se la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.

La comunicazione può essere scartata al verificarsi delle ipotesi già previste in caso di invio della prima comunicazione, a cui si aggiunge il caso in cui i dati indicati nella comunicazione integrativa sono incongruenti con quelli della comunicazione originaria.
Anche in questo caso, l’Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa nei 4 giorni, se ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi al termine del 2 dicembre 2025.