
Legge n.15 del 21 febbraio 2025 di conversione del D.L. n. 202/2024 cd. Decreto Milleproroghe – Disposizioni di interesse per il settore
- 27 Febbraio 2025
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge n.15 del 21 febbraio 2025, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” , in vigore dal 25 febbraio 2025.
Per quanto di interesse per il settore, tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, si segnalano, in sintesi:
TRIBUTI COMUNALI, PROROGATI I TERMINI DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE [Art. 1, commi 2-bis e 2-ter]
Sono stati prorogati i termini per l’approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU. Sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025. L’eventuale differenza tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l’IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.
Già la Legge di bilancio 2024 aveva previsto, per l’anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024. Tutto ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28 ottobre dell’anno di riferimento.
ROTTAMAZIONE-QUATER, RIAMMISSIONE DEI DECADUTI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA [Art. 3-bis]
Prevista la possibilità di riammissione alla cosiddetta Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.
Coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme da corrispondere alle relative scadenze, possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.
Il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, l’apposita dichiarazione con modalità telematiche che saranno chiarite dall’agente della riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo le scadenze definite dalla medesima legge. La prima rata è da pagare entro il 31 luglio 2025. Entro questa data è possibile saldare, in un’unica soluzione, le somme ancora dovute.
ESTENSIONE TEMPORALE DELLA DELEGA ALLA REVISIONE DEL DPR 31/2017 [Art. 6, comma 4-bis]
La delega alla revisione del Dpr 31/2017 sugli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e sulle opere escluse da essa, prevista in origine dall’art. 26, comma 13 della Legge 118/2022, è stata estesa e può essere esercitata fino al 27 agosto 2026.
La delega prevede di:
- riordinare, ampliare e precisare le categorie di interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata e di quelli del tutto esclusi dalla stessa;
- individuare ulteriori semplificazioni procedurali.
PROROGA ADOZIONE LINEE GUIDA TRASPORTI ECCEZIONALI [Art. 7, comma 4-septies]
E’ stato nuovamente prorogato dal 30 marzo 2025 al 30 marzo 2026 il termine per l’adozione delle Linee Guida sui trasporti eccezionali aventi lo scopo di uniformare i criteri di sicurezza e compatibilità infrastrutturale.
Analogamente, è stato esteso al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al Tavolo compete la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, che comprende l’individuazione dei corridoi per i trasporti eccezionali, il collegamento tra aree industrializzate e principali hub logistici, e la definizione delle modalità di monitoraggio e di intervento per eventuali problemi infrastrutturali.
E’ stata introdotta una disciplina transitoria che manterrà in vigore, fino all’adozione delle Linee Guida, le previsioni dell’articolo 10, comma 10 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
TRANSIZIONE 5.0 , AMPLIATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA [Art. 13, comma 1-quinquies]
È stato ampliato l’arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta (disciplinato dall’articolo 38 del Decreto Legge 19 del 2024) della cosiddetta Transizione 5.0: il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso(richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).
Si ricorda che il credito d’imposta circoscrive l’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.
PROROGA REVISIONE MACCHINE OPERATRICI [Art. 19, comma 1-ter]
In assenza del decreto previsto dall’articolo 5 del DM 20 maggio 2015, che dovrebbe definire le modalità specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, sono state aggiornate le scadenze per la revisione delle macchine operatrici.
A tal fine, sono state stabilite nuove scadenze e rivisto il calendario per la revisione dei veicoli già in circolazione, in base all’anno di immatricolazione.
I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 sono così fissati:
– per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2025;
– per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2025;
– per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2026;
– per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Restano invece confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni del DL. 202/2024 di seguito evidenziate:
In merito, si rinvia a news del 9 gennaio 2025
ESTENSIONE TEMPORALE DELLA DEROGA ALLA RIDUZIONE AUTOMATICA DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA [Art. 3, comma 4]
Ai contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2025 non si applica la riduzione forzosa del canone se ricorre anche una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica almeno B (o D per gli immobili vincolati);
b) rispetto del parametro spazio per addetto;
c) nuovo canone più basso del precedente.
RINVIATO AL 2026 IL REGIME DI ESENZIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI [Art. 3, comma 10]
È stato rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati in conformità alle finalità istituzionali per Associazioni politiche, sindacali e di categoria, prevedendo il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari per soci, associati o partecipanti.
PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATA [Art. 7, comma 1]
Con la finalità di tutela della stabilità abitativa degli assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata realizzati nell’ambito del Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato previsto dall’articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991, è prevista sia la proroga dei contratti (anche se scaduti), sia il diritto di prelazione in caso di vendita fino al 31 dicembre 2025.
ULTERIORE ESTENSIONE PROROGA STRAORDINARIA PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA E CONVENZIONI [Art. 7, comma 2]
Concessi ulteriori 6 mesi (da 30 a 36 mesi) per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire – e di tutti gli altri titoli abilitativi, compresa la SCIA – rilasciatisi o formatisi fino al 31 dicembre 2024. La proroga non è automatica, pertanto è condizione che il titolare comunichi al Comune di volersi avvalere della disposizione di legge.
PROROGA OBBLIGO ASSICURATIVO PER DANNI CATASTROFALI PER LE IMPRESE [Art. 13]
E’ posticipato al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. (Sul punto, si veda anche news del 10 dicembre 2024 “Il punto sull’assicurazione obbligatoria delle imprese per danni catastrofali – rinvio al 31 marzo 2025”)
BONUS ALBERGHI PROROGATO AL 31 OTTOBRE 2025 [Art. 14, comma 1]
È stata disposta la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100mila euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi. L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, inviando istanza telematica sulla piattaforma online gestita da Invitalia.
PROROGA CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE [Art. 14, comma 3]
In materia di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato è prorogato al 31 dicembre 2025 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.