
Appalti pubblici: fatturazione IVA e split payment – Risposta AdE n. 52 del 28 febbraio 2025
- 6 Marzo 2025
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Con la Risposta n. 52 del 28 febbraio 2025,l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con particolare riferimento all’applicazione dello split payment.
In merito a tale ritenuta, l’Agenzia ha precisato che, nell’ambito di un appalto pubblico, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5% prevista come garanzia degli obblighi contributivi.
Si ricorda che detta ritenuta, disciplinata dall’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione è tenuta a versare direttamente la ritenuta all’Ente previdenziale.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre confermato che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.
Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, le Pubbliche amministrazioni trattengono l’IVA dovuta sul corrispettivo del contratto e la versano direttamente all’Erario secondo il meccanismo dello split payment, senza trasferirla al fornitore.
Tale meccanismo, regolato dal D.M. MEF 23 gennaio 2015 (che indica le modalità e i termini di versamento dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni), prevede che l’imposta IVA diventi esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.
Si evidenzia, infine che, questa interpretazione non contrasta le precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.