In risposta alle numerose richieste di chiarimento su aspetti operativi e interpretativi pervenute all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e in linea con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022, l’INL, a seguito di un confronto tecnico con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha fornito con la Circolare del 18 marzo 2025 prot. n. 2668, alcuni chiarimenti condivisi su:

  • corretta applicazione dell’articolo 68, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08;
  • conformità di macchine e attrezzature all’allegato V del D. Lgs. n. 81/08;
  • libretti di uso e manutenzione per macchine e attrezzature ante DPR n. 459/1996.
  1. Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d. lgs. n. 81/2008

L’art. 64, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 (TUSL) impone al datore di lavoro di provvedere affinchè i luoghi di lavoro siani conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3, che stabilisce che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza indicati nell’Allegato IV. La violazione di tali obblighi è sanzionata dall’art. 68, comma 1, lett. b) del TUSL.

Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

La circolare precisa che per garantire un’applicazione uniforme e corretta dell’art. 68, comma 2, è necessario chiarire il concetto di“violazione di più precetti riconducibili a una categoria omogenea” e, di conseguenza, l’applicazione di un’unica violazione nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla “categoria omogenea”.

L’Allegato IV suddivide i requisiti di sicurezza in classi di interessi specifici riguardanti l’ambiente di lavoro, come stabilità e solidità (punto 1.1), altezza, cubatura e superficie (punto 1.2), pavimentazioni, muri, soffitti, ecc (punto 1.3). Ogni classe rappresenta una categoria omogenea.

Pertanto, se vengono violati più precetti all’interno della stessa categoria (es. 1.1.1 e 1.1.7), si tratta di un’unica violazione. Al contrario, se le violazioni riguardano precetti di categorie diverse (es. 1.1.1 e 1.2.6), si configurano più illeciti distinti.

  1. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V

Le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (entrata in vigore del DPR 459/1996) devono essere dotate di marcatura CE, che attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine, inizialmente la 89/392/CEE (recepita con il predetto DPR 459/1996) e successivamente sostituita dalla Direttiva 2006/42/CE (recepita con il D.Lgs. 17/20).

Per le macchine prodotte e utilizzate prima di tale data, si applica il D.Lgs. 81/2008, che all’art. 70, comma 2, stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Il datore di lavoro deve garantire tale conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V e dovrà valutare i requisiti di sicurezza nell’ambito del processo di valutazione dei rischi secondo gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, evidenziandola nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Sebbene il datore di lavoro possa affidarsi a un tecnico abilitato per verificare la conformità, non è obbligato a farlo, perché il legislatore non ha previsto alcun obbligo in tal senso, “di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.”.

L’assenza di un’attestazione tecnica non implica automaticamente la non conformità. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

 

  1. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione

Le macchine e attrezzature costruite e/o immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del DPR 459/1996 non sono soggette all’obbligo, per il costruttore, di redigere il libretto di uso e manutenzione, introdotto da tale norma e confermato dal D.Lgs. 17/2010.

Tuttavia, è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche, procedure o istruzioni operative che contengano le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate, gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dall’Allegato V, punto 9.2, del D.Lgs. 81/2008 relativo alle segnalazioni/indicazioni dell’attrezzatura di lavoro.