
Obbligo assicurativo delle imprese per danni catastrofali: FAQ pubblicate dall’ANIA
- 21 Marzo 2025
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Facendo seguito alla nostre precedenti news in materia – Modalità attuative dell’obbligo assicurativo delle imprese per danni catastrofali: DM 30 gennaio 2025 n.18 – invio Nota di approfondimento ANCE – ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) lo scorso 18 marzo ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti sull’obbligo di copertura assicurativa contro le catastrofi naturali per le imprese.
Le FAQ, consultabili al seguente indirizzo https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese, sono suddivise per paragrafi che affrontano i seguenti aspetti:
- COSA PREVEDE LA LEGGE
- EVENTI NATURALI DA ASSICURARE
- BENI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
- DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
Nel rinviare per ogni dettaglio al testo allegato delle singole FAQ, si richiama in particolare la Vostra attenzione sulle seguenti risposte:
COSA PREVEDE LA LEGGE
Ø Quando scatta l’obbligo?
Entro il 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle.
Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.
Ø Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?
Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 151/2024*) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
* trattasi probabilmente di refuso, dovendosi intendere riferito alla L. 189 dell’8 dicembre 2024 di conversione del DL. 155/2024
A riguardo, si segnala che il comma 2 dell’articolo 1-bis della L. 189/2024, di conversione del DL. 155/2024 (cd. DL fiscale) dispone che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze si applica ai beni elencati dall’articolo 2424 C.c., primo comma, sezione Attivo del Bilancio, voce B-II, numeri 1), 2), 3) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Ø Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici.
Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover far fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.
BENI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
Ø Quali beni copre la polizza obbligatoria?
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
– i terreni
– i fabbricati
– gli impianti
– i macchinari
– le attrezzature industriali e commerciali
(articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO.
DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
Ø Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?
Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption).
Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.