
ANAC – Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025 – possibile rilasciare CEL cumulativi in caso di Accordo Quadro con un unico operatore
- 3 Aprile 2025
- 0
In risposta alle innumerevoli richieste di Associazioni di categoria, inerenti alla necessità di semplificare il rilascio delle certificazioni di lavori eseguiti in adempimento di contratti attuativi di Accordi quadro, con Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025, l’ANAC chiarisce quale modus operandi (maggiormente semplificato) sia possibile seguire, almeno nell’Accordo Quadro con un unico operatore economico, nel rilascio dei CEL.
I CEL cumulativi
La questione è stata in passato affrontata ritenendo che ciascun singolo contratto attuativo dovesse dar luogo al rilascio di un CEL, all’interno del quale il RUP poteva indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita. Si è inteso dunque evitare che le prestazioni eseguite in differenti cantieri o in tempi diversi potessero dar luogo al rilascio di un CEL la cui cifra lavori riconosciuta non fosse rispondente allo sforzo organizzativo posto in essere dall’esecutore. Il principio resta fermo nel caso in cui gli accordi quadro sono conclusi con più operatori economici.
Con il Comunicato in esame, l’ANAC ammette invece una diversa modalità di emissione del CEL, ovvero la possibilità, nel caso in cui una stazione appaltante sottoscriva più contratti attuativi in forza di un accordo quadro concluso con un unico operatore economico, in un contesto afferente ad un unico sito e con continuità temporale, di emettere successivamente un CEL cumulativo, sommando le lavorazioni già certificate con i singoli CEL precedentemente emessi, che saranno annullati e sostituiti da quest’ultimo.
Tale modalità sarà operativa a partire dal 1° luglio 2025, attesa la necessità di adeguamento degli applicativi in uso.
Accordo Quadro e le modifiche apportate con il correttivo
Il chiarimento costituisce occasione per soffermarsi sulle caratteristiche e adempimenti principali dell’accordo quadro, soprattutto per effetto delle modifiche apportate dal correttivo all’articolo 59 del Codice.
In primo luogo, l’ANAC rammenta che all’accordo quadro si può giungere nel caso in cui sia necessario procedere con affidamenti ripetitivi per tipologia di prestazione proprio perché il fine non è quello di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
L’accordo quadro, quindi, prelude all’esecuzione di interventi (di carattere omogeneo) che sono separati funzionalmente. A tal riguardo, il correttivo interviene sull’articolo 59, sia sul primo comma sia introducendo un nuovo comma 5-bis. Nel primo comma, il correttivo innesta ulteriori periodi in cui si impone al Rup, in fase di predisposizione della decisione a contrarre, di indicare «le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture». Inoltre, nel caso di accordo quadro che prevede la stipula di contratti attuativi con diversi operatori economici, la decisione a contrarre indicherà evidentemente «le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva rimuneratività dei singoli contratti attuativi». Il comma, semplificando, chiarisce l’esigenza di rispettare l’equilibrio contrattuale anche nei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e le conseguenze nel caso in cui questo non si possa assicurare neppure con una operazione di rinegoziazione condotta in «buona fede».