La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Accordo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta.

Il Governo, le Regioni e le province autonome, nella premessa dell’accordo, hanno concordato di procedere:

  • alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3 (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori);
  • all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i datori di lavoro nonché i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordopossono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo accordo (nonché dell’allegato XIV del TUSL sulla formazione dei coordinatori).

Con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro, si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del TUSL, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore.

Il nuovo accordo ha disciplinato la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.

Per quanto attiene agli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del TUSL, si fa presente che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, ossia quelli per nuove attrezzature, carri raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi al testo, sono riconosciuti.

Si segnala, poi, che, nel corso per lavoratori, al paragrafo 2.1.1., è riportata una specifica relativa al comparto delle costruzioni:

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

Rispetto alla formulazione dell’Accordo del 2011, sono stati rimossi due elementi: il riferimento alla sola ipotesi di primo ingresso nel settore e quello relativo alla necessità di un accordo tra le parti sociali firmatarie dei CCNL di settore per il riconoscimento della formazione specifica (tale accordo fu firmato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile il 3 febbraio 2012).

Ciò significa che la validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata al predetto accordo, rendendo il riconoscimento automatico.

Con riferimento all’equivalenza tra le attività formative previste dal progetto FORMEDIL “16 ORE-MICS Attrezzature” e quanto stabilito dal nuovo Accordo, si ritiene che tale corrispondenza continui a essere valida, nonostante la richiesta – avanzata tramite Confindustria – di esplicitare espressamente tale principio nel testo dell’Accordo, richiesta che non è stata però accolta.

A supporto di tale interpretazione, si ricorda che nell’ottobre 2012 il FORMEDIL aveva presentato un quesito al Ministero in merito all’equivalenza tra le attività formative del progetto “16 ORE MICS Attrezzature” e quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2012, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del TUSL. In risposta, con nota del 14 dicembre 2012, il Ministero aveva riconosciuto l’equivalenza tra i due percorsi formativi.

Nella Parte VII dell’Accordo è disciplinato il Regime transitorio e il Riconoscimento della formazione pregressa Lavoratori, dirigenti e Preposti.

Con riferimento al regime transitorio l’Accordo dispone che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del TUSL oggi vigente).

Con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro, si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del TUSL, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.