Con il parere di precontenzioso del 30 luglio 2024, n. 396, l’ANAC conferma l’obbligatorietà di indicare i costi della manodopera anche nelle procedure di affidamento diretto, pena l’esclusione (artt. 48, 50 e 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023).

In particolare l’Autorità ritiene che la previsione contenuta nell’art. 50, comma 1, lettera a) e b) va esaminata congiuntamente a quanto disposto dall’art. 48 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, e segnatamente il comma 1, ai sensi del quale “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”, e il comma 4, secondo cui “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.

A differenza di quanto avveniva sotto il previgente Codice 50/2016 (ex art. 95, comma 10), l’ANAC precisa che nell’attuale assetto codicistico, non sussiste alcuna norma che esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti, vi è un solo caso in cui il Legislatore ha inteso escludere espressamente il suddetto obbligo ovvero nelle “forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”, così come prevede espressamente l’art. 108, comma del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

Da ciò consegue, secondo l’ANAC “…che non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. a) e b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023. Tali conclusioni peraltro appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull’assenza di una espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio 2024”.

L’ANAC, inoltre, chiarisce che la disposizione contenuta nell’art. 108, comma 9, sopra citato, riveste carattere imperativo, per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’art. 1339 del Codice Civile, anche laddove gli atti di gara siano lacunosi ovvero contengano previsioni contrarie. (sul punto ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 18n ottobre, n. 9078)

In conclusione, stante l’espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, così come prefigurato in seno all’art. 108, comma 9, testè citato, in presenza di una omessa specifica indicazione dei costi della mano d’opera, la S.A. dovrà adottare la sanzione espulsiva nei confronti dell’o. e. (cfr.TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, sent. n. 665 del 22.4.2024)