Con il Messaggio n. 2844/2024, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.

Si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame.
Con la circolare n. 137/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022di accedere alla misura di esonero in esame.
In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l’anno 2022, con il messaggio n. 1269/2023, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande, sono stati forniti ulteriori chiarimenti.
Nello specifico è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Con il successivo messaggio n. 4614/2023, nel fornire indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

 Con il messaggio n. 2844/2024 l’Inps ha rilevato che, nonostante i chiarimenti forniti con i citati messaggi, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale inferiore a quella effettiva.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
L’Inps ha altresì chiarito che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.
Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Pertanto l’Inps, al fine di consentire la corretta elaborazione delle domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, ha comunicato che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito della rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La rinuncia, nonché il successivo invio di una nuova richiesta, devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza di tale termine, le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 137/2022.
Pertanto, qualora il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Al riguardo, l’Inps ha precisato che autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).
E’ stato evidenziato inoltre che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.

L’Inps ha ricordato che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’Istituto i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.
Infine, con riferimento all’esonero autorizzato, l’Inps ha chiarito che:

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’Istituto procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Inps ha rinviato alle indicazioni operative già fornite con la citata circolare n. 137/2022, precisando che l’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.