Con Parere n. 2615 del 18 Luglio 2024, l’Organo di Consulenza del MIT, ha fornito utili chiarimenti in ordine all’applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107., comma 3, del Nuovo Codice dei Contratti a norma del quale:  Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti…”

In particolare, è stato chiesto al Servizio Giuridico di rispondere ai seguenti quesiti:

  1. Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici, l’applicazione anche nel caso delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto”.
  2. “Se si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
  3. Chiarire se per “verifica di idoneità degli offerenti” si intenda il solo scrutinio della “documentazione amministrativa” richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara … oppure il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici”. 
  4. “Si chiede una conferma relativa all’applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari”.

 Il Servizio Giuridico, partendo dalla disamina dell’art. 107, comma 3, summenzionato e delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 20 novembre 2023, n. 298, secondo cui le procedure aperte trovano applicazione anche per il sotto soglia, ha chiarito che “..l’istituto della inversione procedimentale trova applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara

Pertanto, relativamente ai quesiti sopra riportati, il Servizio Giuridico ha fornito le seguenti risposte:

 Sul primo quesito. l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sotto soglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023”;

 Sul secondo quesito.  “La scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara”;

 Sul terzo quesito.  “vista la norma che permette di anticipare l’apertura delle offerte rispetto alla “verifica dell’idoneità degli offerenti”, si ritiene che con quest’ultimo sintagma debba intendersi, in conformità all’art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE,  la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 – 98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023);

 Sul quarto quesito.  Ove la stazione appaltante si avvalga dell’inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.