In data 30 settembre 2024 il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 26 dicembre 2018 Area Etnea ha emesso due comunicati rispettivamente n. 116 e n. 117.

Con il comunicato n. 116 – “Iscrizione all’anagrafe antimafia esecutori presso la struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma” – il Commissario segnala che “non infrequentemente“  le imprese che operano nella ricostruzione post sisma non risultano iscritte o non mantengono l’iscrizione all’Anagrafe antimafia esecutori presso la struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma di Roma.  Ricorda pertanto che “Le circolari della sopra citata Struttura di Missione prevedono che le imprese già iscritte possono continuare ad operare, anche ove sia stato richiesto il rinnovo dell’iscrizione, purchè effettuato nei termini previsti dalla Struttura stessa, fino a quando non sopravvenga la decisione di merito”. Il Commissario, dunque, sollecita le imprese a provvedere all’iscrizione o alla richiesta di rinnovo in quanto, in presenza di lavori in fase di esecuzione, l’assenza determina l’impossibilità di procedere al pagamento dei SAL, e, in caso di sospensione dei lavori e di scadenza dei termini di esecuzione degli stessi, la revoca del contributo. Quanto sopra anche in considerazione dei tempi non rapidi per gli adempimenti e gli accertamenti necessari, sui quali la struttura Commissariale non può “in alcun modo intervenire”. Si rammenta infine che sulla “home page” del sito commissariale è presente l’elenco delle imprese dichiaratesi disponibili all’esecuzione dei lavori di ricostruzione privata, per i quali va comunque effettuato il riscontro dell’iscrizione all’Anagrafe.

Con il comunicato n. 117 – “Imprese impegnate nell’attività di ricostruzione – Articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024 – D.M. 132/2024 – La nuova patente a crediti”, il Commissario, richiamata la normativa di riferimento, ricorda che dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi  che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lettera a) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc). Precisa che sono dunque tenuti alla patente a crediti le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.