D.L. n.113/2024 cd. Decreto Omnibus convertito in Legge n.143/2024_le novità di maggior interesse per il settore
- 10 Ottobre 2024
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (c.d. decreto Omnibus) entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU – ossia il 9 ottobre 2024.
Per quanto di interesse per il settore, tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, si segnalano, in sintesi:
Lavori pubblici – PNRR – pagamenti [art. 18-quinquies]
L’Art. 18 quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR), introdotto in sede di conversione, intende semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, in modo da accelerare la spesa PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese.
La disposizione prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR “provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”. È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.
Le amministrazioni, quindi, potranno chiedere ai ministeri anticipazioni fino al 90% del costo degli interventi che dovranno essere erogate entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento.
L’ente attuatore dovrà attestare l’importo delle spese attraverso gli stati di avanzamento, l’esecuzione dei controlli di propria competenza e il rispetto dei requisiti previsti dal PNRR. Inoltre, dovrà mantenuta la documentazione giustificativa, che potrà essere richiesta in fase di audit da parte delle autorità nazionali ed europee.
A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure procederanno con le erogazioni, riservandosi però di effettuare controlli in un secondo momento, prima del saldo finale dell’intervento.
La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni, per la definizione dei criteri e delle modalità operative per le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori.
Lavoro – cd. Bonus Natale [art. 2-bis]
Con l’art. 2 bis ( Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti), inserito in sede di conversione, viene prevista l’erogazione per l’anno 2024 del c.d. bonus Natale, ovvero un’indennità di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, viene rapportata al periodo di lavoro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla lettera a) dell’elenco sopra riportato, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
I sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, riconoscono l’indennità in esame unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
Per quanto riguarda le misure di interesse per il settore di carattere fiscale contenute nella L. 143/2024 si rinvia al Dossier illustrativo predisposto da ANCE.
In sintesi nel dossier le novità introdotte in fase di conversione in legge, rinviando per ogni ulteriore dettaglio al documento allegato:
Sanzioni per i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o al “ravvedimento speciale” [art.2-ter]
Sono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative riferite a violazioni collegate ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale, in caso di mancata adesione alla proposta di concordato, ovvero nell’ipotesi di decadenza dallo stesso, o in caso di non adesione, o di decadenza, dal “ravvedimento speciale” per il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.
Ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale [art.2-quater]
Per i soggetti ISA che accedono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, è stato introdotto una forma di ravvedimento speciale per il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP relative al quinquennio 2018-2022, con applicazione di specifiche imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.
Restano invece confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni del DL. 113/2024 di seguito evidenziate:
Disposizioni in materia di credito di imposta per investimenti nella Zona Economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica [art. 1] – si tratta del ri-finanziamento del credito d’imposta ZES Unica
Proroga dei termini per la rivalutazione delle aree dei privati [art. 7, comma 3]
Differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l’adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili [art. 7, comma 2]