Disposizioni in materia di credito d’imposta ZES Unica – Art. 8 D.L. 155/2024
- 30 Ottobre 2024
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Facendo seguito alle nostre precedenti news in materia di investimenti nella ZES unica, si segnala che l’art. 8 del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta ZES Unica di cui all’art. 1 del D.L. n. 113/2024.
La disposizione in esame infatti si inserisce su quanto previsto dal recente D.L. 113/2024 (in particolare dall’art.1) che, nel rifinanziare il credito d’imposta ZES per il 2024 (con un’ulteriore autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati), ha introdotto l’obbligo, per le imprese che hanno già presentato la documentazione richiesta per ottenere il beneficio fiscale, di inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti agevolati (vedi nostra news del 16 settembre 2024 “ZES Unica Mezzogiorno: Approvato il modello di comunicazione integrativa_Provv. AdE n. 350036/2024“), pena la perdita del credito di imposta.
L’art. 8 del D.L. 155/2024 in esame prevede ora la possibilità di indicare, mediante la citata comunicazione integrativa, anche investimenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dalla “prima” comunicazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, sempre se realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
In tali ipotesi andrà comunicato altresì l’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e allegata la relativa documentazione probatoria.
Resta fermo che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento da adottare entro il 12 dicembre 2024, determinerà l’entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile.