Disposizioni in materia di “ravvedimento speciale” – Concordato preventivo biennale – Art. 7 D.L. 155/2024
- 30 Ottobre 2024
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L’art. 7 del D.L. n. 155/2024 (G.U. n.246 del 19 ottobre 2024), che introduce diverse disposizioni in materia economica e fiscale, interviene in tema di “ravvedimento speciale” introdotto dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto omnibus – si veda news del 10 ottobre 2024 “D.L. n.113/2024 cd. Decreto Omnibus convertito in Legge n.143/2024_le novità di maggior interesse per il settore“), ampliando il novero dei soggetti cui è consentito l’accesso.
Si tratta dell’istituto che consente, esclusivamente ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, di sanare i mancati versamenti relativi alle imposte sul reddito e all’IRAP nei periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pagando un’imposta sostitutiva variabile in funzione del punteggio ISA conseguito nelle medesime annualità oggetto di sanatoria.
Con l’intervento del D.L. 155/2024 viene ora prevista la possibilità di usufruire di tale “ravvedimento speciale” anche ai soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 (i) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, o che (ii) hanno operato in condizioni di non normale svolgimento dell’attività.
In tali fattispecie, l’imposta sostitutiva da versare per perfezionare il ravvedimento andrà determinata come segue:
- la base imponibile è pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) negli anni oggetto del ravvedimento medesimo e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota del 12,5%, mentre l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota del 3,9%.
Al pari di quanto previsto per i soggetti che applicano gli ISA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP sono diminuite del 30%.