Con DPCM del 29 ottobre 2024 viene prorogato al 30 novembre 2024 (precedentemente previsto al 31 ottobre 2024) il termine per l’invio dei dati al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) di cui all’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del DPCM 17 settembre 2024. (vedi news del 2 ottobre 2024 “Superbonus: nuove comunicazioni da trasmettere ad ENEA e al PNCS”)

A tale riguardo, il DPCM dispone che le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31 dicembre 2023 o avviati nel 2024 vanno trasmesse:

  • Entro il 30 novembre 2024 per tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024 come da proroga disposta con DPCM 29 ottobre 2024
  • Entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL, in tutti gli altri casi secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024

Si ricorda che il DPCM del 17 settembre 2024 illustrava come adempiere al nuovo obbligo di comunicazione (introdotto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024) per gli interventi agevolati esclusivamente con il Superbonus.

La comunicazione, infatti, dovrà essere trasmessa in caso di interventi da :
– Super-Ecobonus all’ENEA secondo i termini ordinari dell’invio delle asseverazioni, ovvero per stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori (art.6, comma 1 del DPCM 17 settembre 2024)
– SuperSismabonus al PNCS secondo i termini fissati da DPCM (art.6, comma 2 del DPCM 17 settembre 2024 come prorogato da DPCM 29 ottobre 2024)

Sono tenuti all’invio delle comunicazioni tutti i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
  • dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
b) ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024
c) ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025
d) percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui alle lettere b) e c)

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.
Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.
Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, ammesso l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.