La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 24 ottobre 2024, con il quale ha fornito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una risposta a quesiti relativi alla «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)».

In particolare è stato chiesto di chiarire“(….) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.

Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.

Considerando l’articolo 2 del TUSL, recante la definizione di unità produttiva, l’articolo 47 sul RLS, l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per la sicurezza sul lavoro, le successive precisazioni del 31 dicembre 2014 e l’interpello n. 4 del 26 giugno 2023, la Commissione trae le proprie conclusioni, come di seguito

-> Ritiene che la normativa preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che,  in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.