Con Circolare n. 19/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’indennità di importo pari a 100 euro, riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri, introdotta dall’articolo 2-bis del Decreto-Legge n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 e modificato dal Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167

Si ricorda che con il recente Decreto-Legge 14 novembre 2024 n. 167, è stata ampliata la platea dei possibili soggetti beneficiari del cd. Bonus Natale .

In particolare, il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti in possesso delle seguenti condizioni:

  • avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
  • avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir (detrazione per redditi di lavoro dipendente).

Il bonus spetta ad uno solo dei due genitori.

L’Amministrazione precisa, inoltre, che è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) e, inoltre, che sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Al riguardo, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS
Il sostituto d’imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente.

Si ritiene, in relazione alle caratteristiche della contrattazione collettiva, che il riconoscimento del bonus in parola a favore degli operai aventi titolo sia di competenza esclusivamente dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile che eroga la gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali.

Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui si allega un fac-simile, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Si precisa inoltre che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (si veda paragrafo successivo). Resta fermo che il bonus può essere ottenuto o rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.

RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE
Le somme corrisposte sono recuperate dai sostituti sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Al riguardo, con Risoluzione Ministeriale n. 54/E del 13 novembre 2024, è stato istituito il codice tributo “1703” (denominato “Credito maturato dai sostituti di imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”) da esporre nel modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus.