INAIL: OT23 Anno 2025 – modello aggiornato
- 12 Dicembre 2024
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Facendo seguito alla nostra precedente news “INAIL: modello OT23 Anno 2025 e Guida alla compilazione“, in relazione al Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025” per le istanze da inoltrare entro il 28 febbraio 2025, Vi informiamo che l’INAIL, con l’istruzione operativa del 12 novembre 2024, ha emesso una nuova versione del modello OT23 2025 , che sostituisce il precedente.
Nella suddetta nota, l’INAIL specifica che le modifiche apportate al modello OT23 2025 sono state introdotte a seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti.
La nuova versione del modello OT23 anno 2025 include aggiornamenti relativamente ai seguenti interventi:
Intervento A-1.3 “L’azienda ha acquistato uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.”.
Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
Intervento A-4.1. “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2024 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.”.
Nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell’anno 2024”; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso “2023” con “2024”.
Intervento A-5.1. “L’azienda ha attuato un’attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:
a) individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica
b) identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina
c) formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri
d) messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato
e) informazione e addestramento all’auto-somministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco.”
Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
Intervento B-4. “L’azienda ha adottato nel 2024 un “codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto (SSA)” ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti.”.
Nella declaratoria è stato inserito “nel 2024”.
Intervento C-4.3. “L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature.”.
E’ stata modificata come segue la descrizione dell’intervento:
“L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.
I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell’intervento“.
Intervento C-4.7. “L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.”.
Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
Intervento D-3. “L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”.
Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:
“Note:Per micro-formazione (o microlearning) si intende l’erogazione nell’anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, la microformazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Documentazione ritenuta probante:
1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell’anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell’anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
3. Dichiarazione dell’RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
4. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
5. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
6. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.
Intervento D-6. “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.”
Nelle note è stata eliminata la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
Intervento E-10. “L’azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.”.
Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori.
Intervento F-8. L’azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX.
Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.