Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR.

Il decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 18-quinquies, introdotto in sede di conversione del DL. n. 113 del 9 agosto 2024 (cd. decreto Omnibus), con l’intenzione di semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, in modo da accelerare la spesa PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese. (si veda nostra news del 10/10/2024  “D.L. n.113/2024 cd. Decreto Omnibus convertito in Legge n.143/2024_le novità di maggior interesse per il settore”)

La disposizione infatti prevede che le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell’intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Anticipazioni [comma 3 dell’articolo unico del decreto]
Un primo importo, pari di norma al 30% dell’assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore.
L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e che l’intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.
In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione dell’anticipazione è sospeso.

Trasferimenti Intermedi [commi 4 e 5 dell’articolo unico del decreto]
I trasferimenti successivi all’anticipazione, fino al 90% dell’assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (Allegato 1 al DM “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”), previa verifica della regolarità formale.
Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall’allegato 1 del Decreto.
Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall’erogazione.
Analogamente a quanto previsto per l’anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso.

Saldo Finale [commi 6, 7 e 8 dell’articolo unico del decreto]
Il saldo finale, di norma pari al 10% dell’assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta (Allegato 2 al DM “PNRR – Richiesta Saldo”), previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.
In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello previsto dall’allegato 2 del Decreto e che il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGiS.
In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l’ammissibilità delle stesse.
In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.
I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.

Nel decreto, al comma 10 dell’articolo unico, viene precisato che le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.