L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

I chiarimenti sono legati alle modifiche introdotte con la Legge n. 203/2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro” (vedi da ultimo nostra del 27 gennaio “Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) – Dimissioni per fatti concludenti – Nota INL 579/2025”) che ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006).

Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

Poichè i predetti obblighi sono già contenuti nel Decreto Legislativo 81/2008 (cd. Testo unico della Sicurezza) nulla cambia quindi in merito ai cantieri edili.

In particolare il Decreto Legislativo 81/2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza) dispone che:

  • (Comma 8 dell’articolo 26): “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
  • (Comma 3 dell’articolo 20): “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
  • (articolo 21, comma 1, lett. c): “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

In tema di “Sanzioni”, con l’abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.