Con Circolare n. 32/2025, l’INPS ha illustrato il nuovo incentivo denominato Decontribuzione Sud PMI, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), fornendo indicazioni operative per la sua fruizione.

Si ricorda che, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la legge di bilancio 2025 ha introdotto, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 – si veda nostra comunicazione del 20 gennaio 2025 – Nota di Approfondimento)

L’esonero spetta esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) già instaurati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’esonero stesso e a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni sopra elencate. 

Come chiarito dall’Inps, per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui il lavoratore è denunciato nel flusso Uniemens.

 La Decontribuzione Sud PMI è modulata in misura differenziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Per quanto riguarda specificamente l’anno 2025, l’esonero è riconosciuto in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024.

 Nel caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, anche se a tempo indeterminato, in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, questa non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento.

Prendendo quindi ad esempio l’anno 2025, per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l’intero anno 2025.

La misura si applica, invece, nel caso di rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato ma che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, siano stati trasformati a tempo indeterminato. Ciò che rileva, infatti, è che il rapporto di lavoro risulti a tempo indeterminato alla predetta data del 31 dicembre.

Tale agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis. Pertanto, non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

La Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura di sgravio, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo che non sussista un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

L’Inps segnala, inoltre, che, per espressa previsione della legge di bilancio 2025, la Decontribuzione Sud PMI non è cumulabile con gli esoneri introdotti dal c.d. Decreto Coesione (articoli da 21 a 24 del DL n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), ossia gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (vedi nostra del 10 luglio 2024).