Con Atto del Presidente del 30 gennaio 2025 l’ANAC ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione dei Certificati esecuzione lavori utili ai fini della qualificazione SOA.

L’ANAC, con il comunicato in esame, nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, chiarisce due tematiche particolarmente rappresentate da ANCE e da altri operatori di settore quali:

  1. le modalità di compilazione dei Certificati esecuzione lavori (CEL) in presenza di maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione (ex art. 1-septies D.L. 73/2021) e di adeguamento prezzi (ex art. 26 D.L. 50/2022) e la loro valorizzazione, ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per la classifica SOA
  2. il corretto utilizzo dei CEL nei quali siano inseriti anche interventi, assoggettati al Visto di buon esito, eseguiti su beni sottoposti a vincoli paesaggistici e/o culturali

Per quanto riguarda la prima tematica, l’ANAC ripercorre, preliminarmente, l’evoluzione normativa che ha interessato il meccanismo di revisione dei prezzi, rilevandone il passaggio da misura opzionale ed emergenziale a regime obbligatorio e strutturale, così come risultante da ultimo dall’art. 60 e dall’Allegato II. 2-bis del Codice dei contratti pubblici anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Correttivo.

L’Autorità osserva che i meccanismi compensativi e revisionalirispondono al dovere giuridico di cooperazione tra le parti a salvaguardia del sinallagma contrattuale che trova naturale esplicazione nella imputazione dei maggiori costi, sostenuti dall’impresa appaltatrice, ai fini della dimostrazione dei propri requisiti” e che, in caso contrario, l’operatore economico, pur avendo eseguito prestazioni per un maggior valore contabilizzato ma non adeguatamente valorizzato nel CEL”, si troverebbe impossibilitato a partecipare alle procedure di gara per mancanza di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, a discapito del rispetto pieno ed effettivo del principio di accesso al settore degli appalti pubblici.

A tal fine, il suddetto comunicato fornisce alle Amministrazioni appaltanti specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione dei CEL in caso di maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione.

In particolare si precisa che:

  • la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
  • gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”;
  • il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

Con riferimento alla seconda tematica, relativa ai lavori su beni sottoposti a vincoli, l’ANAC ricorda che “nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” pubblicato nell’ottobre 2014, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.”

Di fatto, la mancanza del Visto della Soprintendenza rischiava di inficiare la possibilità valorizzare tutto il CEL in sede di qualificazione, anche laddove contenga solo in parte le categorie OG 2, OG 13, OS 2 e OS 25 per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell’autorità competente.

Per questo motivo, le associazioni di categoria delle SOA e la stessa ANCE hanno richiesto, ai fini della qualificazione, di portare in valutazione nei CEL, ancora in “ATTESA DI VISTO”, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza.

Al riguardo, l’ANAC, analizzando la questione, ha chiarito che una rigorosa lettura della norma di cui all’art. 4, comma 3 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti,  “non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate, tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.

Pertanto, l’Autorità ha ritenuto di accogliere in parte la proposta delle Associazioni, ovvero solo nei casi in cui il CEL privo di Visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti di tale asseverazione. 

L’ANAC ha inoltre, chiarito che è compito del RUP, anche in assenza del visto della Soprintendenza, apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori, prevista al Quadro 8 “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il CEL non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.