Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2025 il Decreto direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024, relativo a “Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge. n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”.

Come precisato nei “considerato” del suddetto decreto direttoriale, si tratta delle istanze presentate dalle Stazioni appaltanti entro il 31 gennaio 2023 per accedere al “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 destinato, in attuazione dell’articolo 26, comma 4 lettera b) del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), alla copertura dei maggiori costi determinati dai rincari di materie prime ed energia, per lavorazioni effettuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

Il provvedimento riguarda le cd. opere ordinarie, ossia interventi diversi da quelli PNRR, PNC e per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2022.

Si evidenzia che la lista delle Stazioni appaltanti beneficiarie si compone di tre sub-elenchi, a seconda della dimensione dell’impresa (piccola, media e grande) da cui è partita la richiesta di ristori per gli extracosti sostenuti.

A fronte di richieste pervenute da parte delle stazioni appaltanti per un importo di 509.780.012,90 euro, risultano finanziate, a seguito di istruttoria ministeriale, n. 1694 richieste suddivise per categoria di imprese:

  • N. 1088 piccole imprese, € 114.222.822,13
  • N. 677 medie imprese, € 158.697.574,39
  • N. 240 grandi imprese, € 236.859.646,38

come indicato nell’Allegato 1 del decreto direttoriale in commento.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha riconosciuto un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammissibile. Il saldo finale verrà impegnato contabilmente ed erogato alle stazioni appaltanti dopo l’adozione del presente decreto. [si veda art. 2, comma 2 e comma 3 del D.D. MIT del 19 dicembre 2024]

Il decreto stabilisce, infine, che saranno effettuati controlli a campione sull’utilizzo dei fondi. In caso di irregolarità, il beneficio potrà essere revocato e le somme già erogate saranno recuperate [si veda art. 3 del D.D MIT del 19 dicembre 2024]

Per completezza di informazione, si rimette di seguito un breve aggiornamento in merito all’attuazione delle misure in materia di caro materiali (DL. Aiuti):

III finestra 2024 e IV finestra 2024: Si resta in attesa di adozione dei decreti di ripartizione risorse da parte del Ministero in ordine alle istanze di accesso al “Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche” presentate dalle Stazioni Appaltanti rispettivamente dal 1° ottobre 2024  al 31 ottobre 2024 (nell’ambito della III finestra temporale 2024) e dal 1° gennaio 2025  al 31 gennaio 2025 (nell’ambito della IV finestra temporale 2024) regolamentate dal Decreto MIT n. 47 del 28 febbraio 2024 (si veda nostra news del 28 marzo 2024 – CARO-MATERIALI – D.M. n. 47 del 28.02.2024.  Modalità di accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” per l’anno 2024)

(*) Si segnala che, come indicato all’art. 4 D.D. 288/2023  “Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvederà con successivi decreti di pagamento”.

A tal fine, si rimettono di seguito i decreti fintanto pubblicati sul sito ministeriale, distinti per enti beneficiari, quali:

(**) Si segnala che, come indicato all’art. 4 D.D. 80/2024  “Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvederà con successivi decreti di pagamento”.

A tal fine, si rimettono di seguito i decreti fintanto pubblicati sul sito ministeriale, distinti per enti beneficiari, quali: