
RENTRI: Nuove Schede FAQ
- 7 Marzo 2025
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di fornire supporto all’utilizzo del RENTRI, sul sito dedicato alla Sezione “Nuove schede informative”, ha elaborato una serie di schede per rispondere alle domande più frequenti ricevute dal servizio di assistenza.
Di seguito sono riportati gli argomenti relativi alle nuove schede.
- Compilazione del FIR nel caso di trasporto transfrontaliero
- Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione
- Compilazione del FIR in caso di micro raccolta
- Data di emissione del FIR
- Peso presunto /verificato in partenza
- Compilazione del campo in attesa di verifica analitica
- Gestione del registro cronologico di carico e scarico
- Limite giornaliero di emissione FIR
- API per la compilazione del FIR cartaceo
- Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo
- Correzione del FIR
- Obblighi degli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca
In particolare si richiamano:
- Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo: è stato specificato che è ammessa la possibilità di utilizzare i timbri in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- Ordine cronologico di vidimazione: è stato chiarito che i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati.
- Data di emissione del FIR: è stato evidenziato che questa è diversa dalla data di vidimazione del FIR (assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l’utente a doverla inserire, con la specifica che tale data può essere antecedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.
- Peso presunto/verificato in partenza: è stato precisato che la casella “peso verificato in partenza” deve essere barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.