Corte Costituzionale: Sentenza 232/2017 legge della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 – Recepimento T.U. Edilizia

Con sentenza n. 232 /2017, depositata l’8 novembre 2017, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità in via principale degli artt. 3 comma 2 lett. f) ; 11 comma 4, 14 e 16 della legge della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), promosse dal Consiglio dei Ministri con  ricorso notificato il 18-20 ottobre 2016 e depositato il successivo 25 ottobre .

La Corte

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera f), della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comm1 e 3, della legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, senza la necessità della previa autorizzazione scritta. Tale norma determinerebbe una violazione dell’art. 14 dello statuto speciale e dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio della previa autorizzazione scritta all’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, contenuto nell’art. 94 del Testo unico dell’edilizia e qualificato come principio fondamentale in materia di protezione civile, materia di competenza concorrente;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016 con riferimento all’art. 117 secondo comma lett. a)  e  primo e secondo comma  lett. s) Cost.

La Regione Siciliana non ha varcato il limite delle competenze. La norma “si deve, infatti, intendere – peraltro in linea con l’art. 23-bis del t.u. edilizia oggetto di recepimento e secondo una lettura sistematica e coerente delle disposizioni di cui si compone lo stesso art. 11 della legge regionale n. 16 del 2016 – che la previsione del comma 4, in base alla quale, decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA, possono essere iniziati i lavori anche nei siti «Natura 2000» e nei parchi, implichi il rispetto di quanto prescritto dai commi 1 e 2, e cioè che o siano stati già adottati gli atti di assenso (e quindi sia stata già effettuata positivamente la Valutazione di Incidenza per gli interventi nei siti «Natura 2000») o che, ove quest’ultima sia richiesta contestualmente con la presentazione della SCIA, debba comunque attendersi, per l’avvio dei lavori, la comunicazione preventiva da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso, alla stregua di quanto statuito al comma 2 del medesimo art. 11 della l. reg. n. 16 del 2016” .

La Corte procedendo quindi ad una interpretazione della disposizione regionale censurata, ha dichiarato che “non si prefigura alcun superamento dei pareri mediante silenzio-assenso, in contrasto con la normativa statale di recepimento della normativa europea, e dunque la dedotta violazione degli art. 14 dello statuto speciale e 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La norma non esclude, ma anzi presuppone la previa acquisizione dell’esito positivo della Valutazione di Incidenza degli interventi nei siti “Natura 2000” – valutazione prescritta dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) , recepito con l’art. 5 del D.P.R. n., 357 del 1997- rivelandosi priva di fondamento la violazione del corrispondente obbligo derivante dalla normativa comunitaria.

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