Sulla g.u.r.s. n. 22 del 20 maggio u.s., é stata pubblicata la legge 14 maggio 2009 n. 6 intitolata “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”.

Tra le norme pií¹ importanti segnaliamo:

Art. 14 “Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali”:

dispone che, su richiesta dell’impresa, gli enti pubblici certificano l’eventuale credito (certo, liquido ed esigibile) vantato dalla stessa e derivante da un contratto di somministrazione, fornitura e appalto, al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati le operazioni di cessione del credito pro-soluto (il cessionario/banca libera il cedente/impresa da ogni responsabilití  per inadempimento del debitore/ente appaltante)L’eventuale diniego del rilascio della certificazione deve essere motivato (comma 1). Lo stesso articolo prevede anche l’efficacia immediata della cessione di credito non esigibile (termine non ancora scaduto).

Altresí¬, nel comma 3 si prescrive che le imprese, gli artigiani e commercianti che vantano crediti nei confronti della Regione e che sono debitrici nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile possono ottenere compensazione dei debiti contributivi. A tal fine l’Assessore regionale al Bilancio é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con INPS, INAIL e Cassa Edile. Le modalití  relative alla compensazione e alla stipula della convenzione devono essere previste da un Decreto emanato dall’Ass. Reg. al Bilancio.

Infine, al fine di evitare che le Amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a € 10.000, qualora a carico del destinatario risultino debiti con il fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l’Ass. Reg. al Bilancio é autorizzato a stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati con i debiti relativi ad imposte di spettanza regionale. Anche in questo caso le modalití  relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un Decreto emanato dall’Ass. Reg. al bilancio.

Art. 28: “modifica alla L.R. n. 15/08: norme in materia di contrasto alla criminalití ”:

E’ stato cosí¬ modificato (parti in neretto) l’art. 2 della suddetta legge (“conto unico per gli appalti”): “ Per gli appalti di importo superiore a € 100.000, i bandi di gara prevedono, pena la nullití  del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unicosul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile…..(il resto dell’art. rimane invariato).

Tali modifiche (indicare e non pií¹ “aprire”) – lasciando salva l’esigenza della tracciabilití  dei pagamenti – fanno presumere che l’impresa non deve necessariamente aprire un c/c esclusivamente dedicato ad un determinato appalto ma pií¹ semplicemente indica un conto corrente magari gií  esistente, che tra l’altro, servirí  per tutte le operazioni relative all’appalto. Altresí¬, per le modalití  di pagamento del personale é stato consentito anche il bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

Modificato, altresí¬, l’art. 16 della L.R. 15/08 (“qualificazione di imprese”) in tal senso: “I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettivití  turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a € 150.000 sono tenuti ad affidare l’esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle SOA”.

Art. 31: “Fondo progettazione”:

E’ istituito un Fondo di rotazione nel Bilancio della Regione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l’accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali. Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, con Decr. Ass. Reg. LL.PP. sono stabilite modalití  di utilizzazione del Fondo. Sono, pertanto, abrogati tra l’altro l’art. 17-bis L. 109/94 “Fondo di rotazione per la progettazione definitiva”.

Art. 33: “ Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee”:

Autorizza l’Assessorato Reg.le LL.PP. a stipulare apposite convenzioni con Istituti di credito finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con proprietari di immobili situati in centro storico, nelle zone omogenee A e netto storico per un importo massimo di 300 migliaia di euro e, comunque, non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq per ciascun richiedente e per ciascuna unití  abitativa, ponendo a carico della Regione la copertura degli interessi.

Gli interventi dovranno riguardare:

– manutenzione straordinaria;

– adeguamento alle norme antisismiche;

– restauro;

– ripristino funzionale dell’immobile o di porzioni dello stesso, per unití  immobiliari da adibire ad uso residenziale.

Nell’ipotesi di ripristino funzionale dell’immobile o di porzioni dello stesso, per unití  immobiliari da adibire ad uso residenziale la convenzione opererí  per l’intero costo dell’intervento.

Art. 54: “ Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici”:

Autorizza l’Assessore regionale per la Pubblica Istruzione a predisporre ed a finanziare un programma di interventi per la messa in sicurezza ed adeguamento antisismico degli edifici scolastici. Sono ammessi al finanziamento anche interventi di manutenzione straordinaria volti al recupero di agibilití  e/o abitabilití  e/o piena fruizione degli edifici scolastici.

Il suddetto programma di interventi dovrí  essere predisposto e presentato all’ARS entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il finanziamento prevede una spesa annua di 25.000 migliaia di Euro a valere per il triennio 2009-2011 mediante l’utilizzo delle risorse fondi FAS a titolarití  regionale per il periodo 2007-2013 programmate con il relativo PAR (Programma Attuativo Regionale) 2007-2013.

Art. 59: “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”:

Dispone che fino all’emanazione della normativa regionale in materia di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la Giunta regionale adotterí , con apposita delibera, un modello metodologico e procedurale della valutazione dei piani e programmi.

La norma dispone altresí¬ che non siano soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di VAS e, quindi, neppure alla procedura di cui sopra i piani ed i programmi individuati all’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D. Lgs. 152/2006, tra questi sono compresi piani di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli:

– che siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;

– che siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano state rese le determinazioni propedeutiche all’approvazione da parte della Regione.

In questo modo la norma della finanziaria ha scongiurato il rischio di blocco paventato nei confronti di una serie di Piani Regolatori Generali fermi al CRU perché privi di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ricorda che il 12 febbraio 2008, infatti, in mancanza di un’apposita normativa regionale, é entrato in vigore il decreto legislativo 152/2006 che rende obbligatoria la procedura del VAS per l’approvazione di tutti i piani e di tutti i programmi che possono determinare effetti significativi sull’ambiente.

Art. 60: “ Competenze dei Comuni in materia di incidenza. Interpretazione autentica dell’art. 1 L.R. N. 13/07:

La norma chiarisce che spetta ai Comuni, nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS), assumere le determinazioni ed effettuare le valutazioni di incidenza di cui all’art. 5 D.P.R. 357/97.

Si ricorda che la valutazione di incidenza é uno degli strumenti posti a tutela dei sopra indicati siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS) che nel loro insieme costituiscono la rete ecologica “Natura 2000”.

La valutazione di incidenza ha lo scopo di analizzare in via preventiva le interferenze di piani, progetti ed interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.

La disposizione chiarisce inoltre che l’espressione “intera pianificazione comunale e provinciale e territoriale”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 13/2007, fa riferimento esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti.

La Finanziaria regionale é entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (20 maggio 2009), ed é rinvenibile nel sito www.regione.sicilia.it (sezione gazzetta ufficiale).